Come per parlare occorre la conoscenza di base delle parole, della grammatica e della sintassi per poter costruire correttamente il discorso, così nel settore della prevenzione del rischio contro le cadute dall’alto occorre stabilire e fissare alcune definizioni, in modo da poter creare una base di partenza verso la conoscenza e in prospettiva di un miglioramento della situazione attuale. Si tratta di un elenco, non esaustivo, ma capace di inquadrare sia i termini che gli elementi di base, per avvicinare qualsiasi figura professionale al linguaggio in uso e rendere comprensibile quello che a volte diventa solo incomprensibile linguaggio tecnico, certi che l’elemento fondamentale ai fini del buon funzionamento di tutti i sistemi di prevenzione e di protezione contro le cadute dall’alto, sia si la capacità del lavoratore di saperli gestire con competenza e professionalità ma anche la capacità di comprendere senza problemi di interpretazione o di incomprensione le istruzioni fornite e le indicazioni dei manuali d’uso.
Definizioni tratte dalla norma UNI 8088 e dal DPGR 23 novembre 2005, n. 62/R Regolamento di attuazione dell’art. 82, comma 16, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) relativo alle istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.
Accesso alla copertura: il punto, raggiungibile mediante un percorso, in grado di consentire il trasferimento in sicurezza di un operatore e di eventuali materiali ed utensili da lavoro sulla copertura.
Ancoraggio strutturale (UNI EN 795:2002): elemento o elementi fissati in modo permanente ad una struttura, a cui si può applicare un dispositivo di ancoraggio o un dispositivo di protezione individuale.
Apprestamenti (D.P.R. 222/03 ): opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti,impalcati, parapetti, andatoie, passerelle, etc., di cui al D.P.R. 222/03, art. 1, comma 1, lettera c.
Copertura: delimitazione superiore dell’involucro edilizio finalizzata alla protezione dello stesso dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto di copertura. La copertura assume differenti denominazioni in relazione sia al materiale usato per la struttura o per il manto superficiale, sia alla configurazione strutturale (a tetto, a terrazza, a cupola, a shed, etc…).
Copertura fortemente inclinata: copertura con pendenza oltre il 50% (> 26°).
Copertura inclinata: copertura con pendenza oltre il 15% ma inferiore al 50% (< 26°).
Copertura non portante: copertura costituita da materiali fragili (es. vetroresina, solette costituite da tavelloni in cotto, strutture in legno in cattivo stato di conservazione) o friabili (es. cemento-amianto), che non può sostenere né il peso delle persone né quello degli eventuali materiali depositati, ovvero che ha un valore della portata riferita ai carichi verticali concentrati inferiore a 2,00 kN/ m2.
Copertura non praticabile: copertura sulla quale non è possibile l’accesso ed il transito di persone senza predisposizione di particolari mezzi e/o misure di sicurezza contro il pericolo di caduta di persone e/o cose dall’alto e contro i rischi di scivolamento.
Copertura orizzontale o suborizzontale: copertura con pendenza fino al 15% (< 8°).
Copertura percorribile: copertura che per caratteristiche proprie (fisiche e geometriche) consente la pedonalizzazione sicura e che, inoltre, è esente da rischi esterni inducibili all’interno e/o da rischi interni esportabili all’esterno.
Copertura portante: copertura che può sostenere sia il peso delle persone che degli eventuali materiali depositati, ovvero che ha un valore della portata riferita ai carichi verticali concentrati non inferiore a 2,00 kN/m2 (vedi D.M. 14/09/2005 “Norme tecniche per le costruzioni”).
Copertura praticabile: copertura sulla quale è possibile l’accesso ed il transito di persone, anche con attrezzature portatili, senza predisposizione di particolari mezzi e/o misure di sicurezza, in quanto non sussistono rischi di caduta di persone e/o di cose dall’alto né rischi di scivolamento in condizioni normali.
Copertura protetta: copertura munita di uno o più sistemi di protezione oggettiva posti lungo il perimetro.
Dispositivo di ancoraggio: elemento o serie di elementi o componenti contenente uno o più punti di ancoraggio.
Dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: dispositivo atto ad assicurare una persona a un punto di ancoraggio sicuro in modo da prevenire o arrestare in condizioni di sicurezza la caduta dall’alto.
Dispositivo di protezione individuale per il posizionamento sul lavoro: dispositivo atto a sostenere e trattenere gli addetti nella posizione di lavoro consentendo di operare con le mani libere. Non sono destinati all’arresto delle cadute dall’alto.
Elaborato tecnico della copertura: documento contenente indicazioni progettuali, prescrizioni tecniche, certificazioni di conformità, e quanto altro necessario ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi per caduta dall’alto a cui sono esposti i soggetti che devono eseguire lavori di manutenzione riguardanti la copertura.
Gancio di sicurezza da tetto (UNI EN 517): elemento da costruzione posto sulla superficie di un tetto a falde per assicurare le persone e per fissare carichi principalmente utilizzati per la manutenzione e la riparazione dei tetti.
Lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad un’altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile (art. 4, D.Lgs. 235/03).
Linea di ancoraggio: Linea flessibile tra ancoraggi strutturali a cui si può applicare il dispositivo di protezione individuale.
Percorso di accesso alla copertura: il tragitto che un operatore deve coprire internamente od esternamente al fabbricato per raggiungere il punto di accesso alla copertura.
Punto di ancoraggio (UNI EN 795): elemento a cui il dispositivo di protezione individuale può essere applicato dopo l’installazione del dispositivo di ancoraggio.
Sistema di arresto caduta (UNI EN 363): dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto comprendente un dispositivo di presa per il corpo (imbracatura) e un sottosistema di collegamento (assorbitore di energia e cordino) ad un punto di ancoraggio sicuro, destinati ad arrestare le cadute.
Sistemi di sicurezza: apprestamenti e mezzi di prevenzione degli infortuni che possono derivare dalla caduta di persone o di cose dall’alto.
Tirante d’aria: minimo spazio libero di caduta in sicurezza.
Transito e lavori su coperture: Possibilità di spostamento e di lavoro in sicurezza su tutta la superficie delle coperture oggetto di progettazione.
Del Tacca Service S.r.l.
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